Centro Studi e Ricerche SLR

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venerdì 22 febbraio 2019

Risarcimento Danni a seguito di offese riguardanti la sessualità. Nota a Sent. Cass. Civ. 4815/2019.



La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di danno non patrimoniale provocato da condotte vessatorie, la prova può essere raggiunta facendo ricorso a presunzioni semplici.
La vicenda è la seguente: un dirigente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dalla condotta vessatoria del legale rappresentante di una società,  concretizzatesi nelle ripetute offese sulla presunta omosessualità del dirigente stesso.
Il giudice di merito aveva accolto la domanda sia in primo che in secondo grado, ritenendola provata quanto alla condotta vessatoria datoriale, tramite prova testimoniale, quanto al danno subito dal dirigente, facendo ricorso a presunzioni.
L’azienda ha impugnato la sentenza del giudice d’appello dinanzi alla S.C., deducendo, tra l’altro, la mancanza di qualsiasi accertamento in merito all’esistenza del danno.
La Corte di legittimità, dopo aver percorso un excursus giurisprudenziale, ha così avuto modo di ribadire il proprio orientamento in tema di danno non patrimoniale statuendo che, allorquando il danno sia conseguente alla lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, può essere accertato pure in assenza di un fatto reato e facendo riferimento, anche in via esclusiva, a presunzioni semplici.
in tal caso il convincimento del giudice di merito, ove adeguatamente motivato, non potrà essere sindacato dal giudice di legittimità.
                                                                                                       Avv. Davide Rolli 


lunedì 7 marzo 2016

OMICIDIO STRADALE: APPROVATA LA LEGGE.



Mercoledì 2 febbraio 2016 è stata approvata la legge che introduce nel Codice Penale il delitto di omicidio stradale (art. 589-bis), attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisce causa dell’evento mortale.
È confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni), è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore, in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro), o di alterazione psico-fisica conseguente alla assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l’applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media ( tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro).
È invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza e che sono i seguenti: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.
La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione (o omissione) del colpevole. La pena è invece aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.
È poi previsto, un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una più o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la pena più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni.
È stabilita infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può comunque essere inferiore a 5 anni.    
In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave. Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

Infine, il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se il ritardo può pregiudicare le indagini il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm. 

venerdì 4 dicembre 2015

Il concessionario risponde per i difetti dell'auto venduta

Tribunale di Palermo, sentenza 17 novembre 2015, n. 6589


Con sentenza del 17 novembre 2015, il Tribunale di Palermo ha condannato una concessionaria automobilistica alla sostituzione di un autoveicolo acquistato da un consumatore, in ragione della circostanza che il bene presentava vizi tali da renderlo non conforme al contratto di vendita.

Il Tribunale palermitano si è pronunciato sulla questione relativa ai rimedi che spettano al consumatore nel caso di acquisto di un bene che presenti gravi vizi tali da renderlo non conforme al contratto di vendita.
Nel caso di specie, l’attore lamentava che, fin dal momento appena successivo alla consegna, la vettura acquistata aveva riportato diversi problemi di funzionamento, che avevano reso necessario più volte il ricovero presso centri di assistenza.
Accertata la non conformità del mezzo al contratto di vendita, dunque, si chiedeva la condanna della concessionaria alla sostituzione dell’autovettura ai sensi degli artt. 129 ss. del Codice del Consumo.
Il convenuto eccepiva nella propria comparsa il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto legittimata doveva ritenersi, a suo dire, esclusivamente la casa produttrice, e sosteneva, in ogni caso, l’inoperatività della tutela di cui all’art. 130 Cod. Consumo, sussistendo una sproporzione tra la richiesta di sostituzione e i vizi presentati dall’autoveicolo.

Il Tribunale di Palermo, con il provvedimento in oggetto, ha sottolineato che, in ogni caso, legittimata passiva è da ritenersi esclusivamente la concessionaria degli autoveicoli e non l’azienda produttrice, e ciò in quanto il caso in esame riguarda l’accertamento della non conformità del bene acquistato rispetto al contratto di vendita, che vede come legittimato passivo, ai sensi della disciplina contenuta nel Codice del Consumo, il venditore.

Diversa è la fattispecie, richiamata dalle difese di parte convenuta, contenuta nell’art. 114 ss. del Codice del Consumo, che prevede la responsabilità del produttore per il danno causato da prodotti difettosi. Detta disciplina infatti, nel prevedere la responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del suo prodotto, limita il risarcimento alle ipotesi di danno cagionato dalla morte o da lesioni personali e di distruzione o deterioramento di beni diversi dal prodotto difettoso. Ipotesi del tutto diverse rispetto a quella in esame, che concerne la consegna di un bene non conforme al contratto di vendita.

La Terza Sezione civile del Tribunale di Palermo ha quindi condannato la concessionaria alla sostituzione dell’autovettura con altra di medesima marca e modello, oltre al risarcimento dei danni subìti e rifusione delle spese legali, sulla base delle seguenti considerazioni.

L’art. 129 del Codice del Consumo prevede l’obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e indica come presupposti della conformità del bene le circostanze che i beni siano idonei all’uso tipico, siano conformi alla descrizione e possiedano le qualità vantate dal venditore, presentino qualità e prestazioni abituali per quel tipo di bene e siano idonei all’uso particolare voluto dal consumatore laddove comunicato, e accettato, dal venditore.
Il Tribunale di Palermo, ha dunque accertato la non conformità del veicolo acquistato dal convenuto al contratto di vendita, difettando esso delle qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo (in particolare, l’affidabilità) che il cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi tenuto conto anche del messaggio pubblicitario utilizzato per quel tipo di autoveicolo. E ciò alla luce delle risultanze della C.T.U., che ha definito il bene come malfunzionante e non conforme alla descrizione fattane attraverso il messaggio pubblicitario per l’affidabilità evidenziata insieme alle sue prestazioni.
A nulla rileva il fatto che durante la prova su strada, eseguita nell’ambito della consulenza tecnica, la vettura non presentasse particolari anomalie, in quanto il requisito dell’affidabilità del mezzo non è conseguente alla sua funzionalità occasionale, ma nel caso concreto è escluso dalla molteplicità e varietà delle anomalie manifestate dal bene nei primi due anni d’acquisto.

Il fatto che il bene non sia conforme all’uso cui è destinato comporta l’applicazione del rimedio di cui all’art. 130 del Codice del Consumo, che prevede il diritto dell’acquirente ad ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta del consumatore, presupponendo la possibilità del rimedio e tenuto conto della non eccessiva onerosità rispetto all’altro rimedio). In particolare, si può considerare eccessivamente oneroso un rimedio che imponga al venditore di effettuare spese irragionevoli, tenuto conto del valore del bene, dell’entità del difetto di conformità e dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
E ciò entro un congruo termine per il consumatore, che non deve subire un pregiudizio ulteriore.

Con riferimento all’aspetto temporale, l’art. 132 del Codice del Consumo prevede la responsabilità del venditore qualora il difetto di conformità si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna del bene, e prevede una presunzione di sussistenza al momento dell’acquisto per i vizi che si manifestino nei sei mesi dalla vendita.
Nel caso in oggetto, osserva il Tribunale, si rientra pienamente nel termine prescritto in quanto i primi difetti dell’autoveicolo si sono manifestati entro i sei mesi dalla consegna, e, in ogni caso, la quasi totalità dei malfunzionamenti si è manifestata nei due anni dalla consegna.

Per concludere, secondo il Giudice, nel caso in esame, tenuto conto della gravità dei difetti e della reiterazione degli stessi, la sostituzione integrale dell’autoveicolo con altra autovettura della medesima marca e modello costituisce il rimedio più consono per l’attore e meno oneroso, in coerenza con la previsione dell’art. 130 del Codice del Consumo.



giovedì 26 novembre 2015

LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE FERROVIARIO PER I DANNI AI PASSEGGERI



Durante un viaggio in treno possono verificarsi eventi dannosi a carico dei passeggeri.
Ai sensi dell'art. 1678 c.c. il vettore si obbliga, con il contratto di trasporto, a trasferire persone da un luogo a un altro. In base al successivo art. 1681 c.c., il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Sono nulle tutte le clausole che limitano tale responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
Più nello specifico il trasporto ferroviario interno di persone è regolato dal R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1948: se il viaggiatore subisce un danno nella persona in conseguenza di anormalità verificatesi nell'esercizio ferroviario, l'Amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore.
Leggendo tale disposizione in concerto con l'articolo 1681 cod. civ. si deduce l'inversione dell'onere della prova allorquando viene provata l'anormalità del servizio di trasporto: dal momento della dimostrazione dell'anormalità vige una presunzione di colpa a carico del vettore.
A disciplinare la responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri è intervenuto il Regolamento CE 2007/1371 della Commissione Europea relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario. L'art. 26 dell'Allegato 1 al Regolamento prevede che il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrità fisica o psichica del viaggiatore, causato da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, o al momento in cui egli vi entra o ne esce, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata. La responsabilità viene meno se l'incidente è stato causato da una colpa del viaggiatore ovvero da circostanze estranee all'esercizio ferroviario, circostanze che il trasportatore non poteva evitare. Infine il vettore non incorre in responsabilità laddove l'incidente sia dovuto al comportamento di un terzo.
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza del 5 febbraio 2014, afferma che in tema di trasporto di persone, il viaggiatore che assuma di aver subìto danni a causa del trasporto, ha l'onere di dimostrare il nesso esistente tra l'evento dannoso e il trasporto medesimo; resta poi a carico del vettore l'onere di provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza. In questi termini anche Cass. civ. n. 4482/2009 e Cass. civ. n. 16893/2010, secondo cui: «Nel contratto di trasporto di persone […], il viaggiatore che abbia subìto danni a causa del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto), ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi durante il viaggio anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; incombe, invece, sul vettore, al fine di liberarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico […], l'onere di provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza».

Tuttavia, spesso i vettori inseriscono nelle Condizioni Generali di Trasporto clausole tendenti a limitare la responsabilità per i danni alla persona del passeggero. Al riguardo, la Camera di Commercio di Milano, nel «Parere in materia di clausole vessatorie nei contratti di trasporto ferroviario», ha evidenziato l’illegittimità del punto 10.2 delle Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia, laddove inserisce una previsione secondo la quale il vettore non risponde dell'operato dei suoi agenti qualora essi operino, su richiesta del passeggero, per prestazioni che non competono al vettore o comunque al di fuori delle mansioni loro attribuite. La suddetta previsione vìola il principio del ragionevole affidamento del passeggero verso il personale di bordo, il quale dovrebbe semmai rifiutarsi di eseguire le prestazioni richiestegli. Similmente è illegittima la clausola inserita da Trenord nell'art. 73 punto 4) delle Condizioni Generali di Trasporto laddove, circa la responsabilità per danno alle persone, prevede in capo al viaggiatore l'onere di far constatare immediatamente il danno al personale addetto al controllo. 

venerdì 6 novembre 2015

Il demansionamento in assenza di mobbing legittima il danno biologico

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 05 novembre 2015, n. 22635

La Corte di Cassazione, con tale sentenza, ha riconosciuto ad un lavoratore il risarcimento del danno biologico per lesione dell'integrità psicofisica dovuta ad un demansionamento anche in assenza di mobbing. 
Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta accoglieva l'appello proposto da un lavoratore e condannava la società datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico e da perdita di professionalità da questi subiti. In particolare, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, la Corte riteneva provata una condotta datoriale di demansionamento in danno del lavoratore ma escludeva, tuttavia, che essa integrasse gli estremi di mobbing, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la mancata assegnazione di mansioni al lavoratore (affidandole ad altri colleghi) e la lesione alla sua integrità psicofisica come accertata dalla c.t.u. e, pertanto, condannava la società datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico, quantificato nel 15% e liquidato sulla base delle tabelle redatte dal Tribunale di Palermo, nonché del danno da perdita di professionalità, determinato in via equitativa in € 5.000,00.
Avverso tale sentenza  la società ha proposto ricorso per Cassazione, censurando la decisione impugnata per aver risarcito il danno biologico nonostante avesse rigettato, per difetto di prova, la domanda di mobbing. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.
Invero,è jus receptum  che il mobbing è una figura complessa che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale e recepito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, designa un fenomeno molto complesso consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o del suo capo, caratterizzati di un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato ad escludere il lavoratore dal gruppo.
In realtà, ad avviso della Suprema Corte la complessità della fattispecie del mobbing e la mancanza di una sua specifica disciplina confermano l'esattezza della scelta della Corte d'Appello di ritenere che, esclusa la sussistenza dell'intento vessatorio e persecutorio, rimanesse comunque valutabile la condotta di "radicale e sostanziale esautoramento" del lavoratore dalle sue mansioni, la quale è fonte di danno alla sfera patrimoniale e/o non patrimoniale del lavoratore ove ricollegabile eziologicamente all'inadempimento del datore di lavoro.

giovedì 24 settembre 2015

Infezione ospedaliera post sinistro: proprietario del veicolo e struttura sanitaria rispondono in solido

Tribunale di Milano, Sez. I, 16 aprile 2015, n. 4841

Nella sentenza in oggetto, il Tribunale di Milano ha affrontato il caso della concorrente responsabilità tra il proprietario del veicolo e la struttura sanitaria presso cui era stato ricoverato il soggetto danneggiato.

Nello specifico, un soggetto, dopo esser stato investito, veniva trasportato presso la vicina azienda ospedaliera per ricevere le cure necessarie. Tuttavia, l'errata e negligente prestazione professionale resa dai sanitari cagionava allo stesso lesioni ben più gravi di quelle conseguenti all'investimento.

Una volta accertato in sede di CTU medico legale che il paziente aveva contratto un'infezione da enterobacter cloacae in occasione del primo ricovero avvenuto subito dopo il sinistro, il Giudice ha ritenuto provata la responsabilità dei sanitari per considerazioni di natura probabilistica, per la non contestata negatività per il predetto batterio in un fase precedente all'intervento, per la compatibilità cronologica e l'esclusione di altre potenziali cause di trasmissione dell'infezione nel periodo successivo alla degenza. Il Giudice ha dunque condannato in solido il proprietario del veicolo e l'azienda ospedaliera per i danni subiti dal soggetto in seguito ed a causa del sinistro.

mercoledì 29 luglio 2015

Risarcimento del danno non patrimoniale da "volo cancellato"

Cassazione Civile, 10 giugno 2015, n. 12088


La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 giugno 2015 n. 12088, si è espressa negativamente in merito al ricorso promosso da un passeggero che invocava in giudizio la compagnia aerea con cui aveva viaggiato, chiedendole un risarcimento danni.
Nel caso in esame, il ricorrente, di ritorno da Guadalupe, recandosi in aeroporto per prendere il volo con destinazione Verona, veniva informato della cancellazione del volo stesso a causa di uno sciopero nazionale. Il viaggiatore pertanto, si vedeva costretto a trascorrere tutta la notte in aeroporto, non avendo al compagnia aerea predisposto un piano di pernottamento di emergenza. La mattina seguente, il viaggiatore poteva finalmente imbarcarsi sul volo programmato per fare rientro a Verona con un giorno di ritardo.
A seguito di tale vicende, il ricorrente adiva il Giudice di Pace, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il suddetto Giudice rigettava le pretese avanzate.
Il Tribunale di Verona, in sede di appello, accoglieva parzialmente le richieste del ricorrente e condannava la compagnia aerea a corrispondere la somma di euro 52,95 a titolo di risarcimento delle spese vive sostenute a terra durante l’attesa del volo.
Avverso tale sentenza il passeggero ricorreva in Cassazione lamentando che i giudici dei precedenti gradi di giudizio non avevano adeguatamente considerato le circostanze volte a dimostrare la sussistenza di un danno anche non patrimoniale. In effetti, il ricorrente sosteneva la violazione dell’art. 9 del Regolamento CE n. 261 del 2004 che prevede l’obbligo di assistenza da parte del vettore aereo operativo in favore del passeggero.
La Cassazione pur riconoscendo la violazione del Regolamento citato, riteneva di non poterlo applicare al caso di specie. La Suprema Corte giungeva a dichiarare che il fondamento normativo per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione degli obblighi di assistenza a terra, non possa reperirsi direttamente nella fonte sovranazionale, ma debba farsi riferimento alle norme dell’ordinamento interno.

Sicché la somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale derivante dal disagio subito a causa della mancata assistenza, non trovava accoglimento in tale sede.

venerdì 24 luglio 2015

La responsabilità, penale e civile, del gestore del pub per gli schiamazzi dei clienti

Cassazione, Sez. Lavoro, 23 giugno 2015, n. 12967


Il gestore di un pub ha il potere-dovere di cacciare i clienti particolarmente rumorosi se i loro schiamazzi arrecano disturbo alla quiete pubblica. In tal senso ha statuito la Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12967 del 23 giugno 2015.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Torino alla proprietaria di un pub in base all’art. 659, comma 1, c.p. La norma, com’è noto, dispone che «1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. 2. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità».
La donna era finita sotto accusa poiché dal suo locale provenivano rumori intollerabili dovuti agli schiamazzi di alcuni clienti, i quali arrecavano disturbo alla quiete del riposo dei vicini. In Cassazione, l’imputata contestava la propria responsabilità affermando, tra le altre, che la norma penale in oggetto non dovrebbe trovare applicazione nei confronti del gestore di un locale con riferimento a condotte poste in essere da terzi.
La Suprema Corte, tuttavia, ha confermato la condanna della donna affermando che la qualità di titolare della gestione comporta l’assunzione dell’obbligo giudico di controllare che la frequentazione del locale, da parte dei clienti, non sfoci in condotte contrastanti con l’ordine pubblico. Inoltre, se gli schiamazzi si verificano all’interno dell’esercizio commerciale, il gestore ha sicuramente la possibilità di impedirli, esercitando tra l’altro lo ius excludendi, vale a dire il diritto di escludere i clienti non graditi dal locale, potendo addirittura richiedere l’intervento delle Autorità di pubblica sicurezza al fine di evitare che determinate condotte sfocino in comportamenti contrastanti con le norme poste a tutela della tranquillità pubblica.
Sarà sufficiente, dunque, provare che il gestore del locale non ha esercitato il proprio potere-dovere di controllo, al fine di ottenere la condanna nonché il risarcimento del danno subìto.


mercoledì 22 luglio 2015

La "doppia faccia" del danno alla persona

Cassazione Civile, Sez. III, 9 giugno 2015, n. 11851


La Corte di Cassazione, sez. III, civile, nella sentenza n. 11851, del 09/06/2015, affronta e approfondisce il più volte discusso tema del danno alla persona.
La sentenza in esame ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, nello specifico, non patrimoniali, patiti dal marito e dal figlio, in conseguenza della malattia e del successivo decesso, rispettivamente, della moglie e della madre, affetta da carcinoma maligno all’utero, che se tempestivamente diagnosticato, avrebbe potuto essere curato.
I familiari, dinnanzi al Tribunale di Venezia, avevano ottenuto il riconoscimento della responsabilità in capo alla clinica e al medico, oltre al ristoro del danno non patrimoniale, nell’ammontare di 1 milione 816 euro.
In secondo grado la Corte d’Appello di Venezia, riconfermando l’an , riduce il risarcimento a 580.816 euro.
Il medico ritenuto responsabile dell’omessa tempestiva diagnosi, ricorre in Cassazione, ove resistono, con ricorsi incidentali i familiari della vittima, e la clinica.
Superando una visione unitaria di danno alla persona, considerata riduttiva, vieni qui individuata una visione più ampia, e completa.
La Suprema Corte, nella sentenza in esame, dopo aver indicato la base normativa sia del danno esistenziale che è rappresentata dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209 del 2005), che del danno morale, rappresentata dal d.P.R. n. 31 del 2009 e n. 191 del 2009, afferma che si tratta di danni diversi e autonomamente risarcibili, reiterando così la legittimità del danno morale, ma in una duplice veste: quella di tipo relazionale e quella di natura interiore.

Sarà compito del giudice valutare, di volta in volta, quindi, sia la sofferenza morale interiore, sia l’alterazione dei precedenti aspetti dinamico- relazionali del soggetto leso. 

venerdì 17 luglio 2015

Il risarcimento danni per il pedone investito da un tram: fondamento normativo e onere probatorio

Cassazione Civile, Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11192


Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte si è pronunciata in merito ad una particolare tipologia di sinistro stradale riguardante l’investimento di un pedone da parte di un tram dell’azienda ATAC di Roma.
Il fatto, risalente al 1996, dopo un annullamento con rinvio operato dalla stessa Corte con la sentenza n. 2134 del 2006, è stato nuovamente portato all’attenzione del Giudice di legittimità facendo leva su una serie di censure di fatto che sono state rigettate in pieno. Quel che qui interessa, invece, è la questione relativa all’applicabilità ai sinistri causati da «veicoli a guida di rotaie» dell’art. 2054 c.c., e della relativa presunzione di responsabilità del conducente.
Com’è noto, in base all’art. 2054, comma 1, c.c., «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno». Orbene, risulta evidente come il tenore letterale della norma escluda esplicitamente dal proprio ambito di applicabilità i veicoli a guida vincolata su rotaie, quali sono i convogli tranviari.
In uno dei pochissimi precedenti in materia, la Cassazione aveva già statuito che «Nel caso di scontro fra un tram ed un veicolo senza guida di rotaie, il conducente del primo veicolo, ancorché non soggetto alla presunzione stabilita dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., può tuttavia essere ritenuto responsabile a norma dell'art. 2043 cod. civ.». Nella pronuncia odierna, la conclusione del Giudice di legittimità è la medesima, e si fonda su due elementi pacifici: da un lato, il dato letterale dell’art. 2054 c.c. che, ripetiamo, esclude dal proprio ambito di applicabilità i «veicoli a guida di rotaie»; dall’altro, l’obbligo comunque gravante sul conducente di tali veicoli di rispettare le regole della circolazione stradale, pena l’insorgere di un sua responsabilità in base al principio generale del neminem laedere.
Tale conclusione, tuttavia, determina un’inversione dell’onere probatorio. Sarà infatti onere dell’attore provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto e danno, la colpevolezza dell’agente e l’imputabilità del fatto lesivo allo stesso.

lunedì 13 luglio 2015

Guida in stato di ebbrezza anche in bici (Cassazione Pen., Sez. IV, 28/04/2015, n. 17684)

La Cassazione ha esaminato il caso di un anziano signore che guidava la propria bicicletta con un tasso alcolemico elevato. L'uomo che non si trovava alla guida di un veicolo a motore è stato condannato dai giudici territoriali perché colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. b), d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per aver circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede, benché fosse in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,9 g/l. 
Ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione di legge in quanto la fattispecie prevista dall'art. 186 cod. strada non può essere applicata  nel caso in cui non si guidi un veicolo a motore. Il ricorrente riteneva che dovesse essere applicata alla sanzione penale il medesimo principio interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che non può essere applicata a colui il quale si è posto alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è stata richiesta alcuna abilitazione. 
Per la Corte il ricorso è infondato, infatti, rigettando la domanda ha osservato che "la prospettazione avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di veicoli non motorizzati (e segnatamente della bicicletta), non è condivisibile, essendosi i giudici di merito allineati al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte nel 2002, quando si è precisato che 'Se è vero che la reazione dell'ordinamento giuridico, quando si prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, svolge effettivamente funzione cautelare, in quanto le misure rimediano nell'immediato ad uno stato di pericolo concreto, invece il ritiro della patente non potrebbe svolgere alcuna funzione cautelare se la violazione, prevista e punita dall'art. 186 cod. strada fosse commessa alla guida di una bicicletta o di altro veicolo per i quali non sia richiesta la patente. In questi casi, l'agente che accerti la violazione e si preoccupi, come deve, che l'autore della stessa non circoli, con quel veicolo, il ritiro di patente non sarebbe affatto di nessun ostacolo, in futuro, alla circolazione, non essendo previsto per lo stesso il possesso della patente' da ciò si desume chiaramente la pacifica rilevanza penale della condotta di guida in stato di ebbrezza qualora il mezzo di circolazione sia una bicicletta indipendentemente dall'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma violata".
In conclusione continuano i giudici "si deve ribadire che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, e a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale ( Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015)".        




mercoledì 24 giugno 2015

Danno non patrimoniale: gli ultimi chiarimenti della Cassazione (nn. 9320 e 12594 del 2015)

da Diritto24.it

Per evitare il rischio che il danno non patrimoniale non venga liquidato nella sua integralità e completezza, e che si cada così nell'errore di dar vita ad un vero e proprio "vuoto risarcitorio", la Suprema Corte torna, con due recentissime sentenze, a fornire precisazioni e chiarimenti circa la corretta interpretazione da attribuire ai principi stabiliti dalle note "sentenze di San Martino" del 2008 (le famose pronunce delle Sezioni Unite, numeri 26972-26976/2008).

Le pronunce in argomento, entrambe dalla terza sezione civile della Cassazione, sono, dalla più remota alla più recente, la numero 9320/2015 (depositata lo scorso 8 maggio) e la numero 12594/2015 (depositata il 18 giugno).

lunedì 8 giugno 2015

Infermiere responsabile se non segnala l'errore al medico

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16/01/2015 n° 2192

da Altalex.it

L’infermiere, in considerazione della qualità e del corrispondente spessore contenutistico della relativa attività professionale, ha un preciso dovere di attendere all'attività di somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico (ossia misurato sul piano di un elementare adempimento di compiti meramente esecutivi), occorrendo viceversa intenderne l'assolvimento secondo modalità coerenti ad una forma di collaborazione con il personale medico orientata in termini critici; e tanto, non già al fine di sindacare l'operato del medico (segnatamente sotto il profilo dell'efficacia terapeutica dei farmaci prescritti), bensì allo scopo di richiamarne l'attenzione sugli errori percepiti (o comunque percepibili), ovvero al fine di condividerne gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita rispetto all'ipotesi soggetta a esame.

venerdì 5 giugno 2015

Responsabilità medica: quando sussiste il concorso di colpa del paziente?

Corte d'Appello, Roma, sentenza 11/03/2015 n° 1667

da Altalex.it

Il concorso di colpa del paziente (ex art. 1227 c.c.), consistito nell’essersi procurato la lesione che ha reso necessario l’intervento sanitario, riduce proporzionalmente la responsabilità del medico.
È questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 1667 del 2015, resa nel delicato settore della responsabilità civile in campo medico, recentemente interessato da una serie di pronunce (da ultimo, la più importante del Tribunale di Milano del 17 luglio 2014) che vanno tutte nella direzione di un temperamento di tale forma di responsabilità al fine di arginare il noto fenomeno della “medicina difensiva”.




giovedì 4 giugno 2015

Sinistro stradale: insufficiente la richiesta generica all'assicurazione

Tribunale, Napoli, sentenza 31/03/2015 n° 4849

da Altalex.it

Nella vicenda in oggetto (Tribunale di Napoli, sentenza 31 marzo 2015, n. 4849), l’attore aveva proposto domanda per ottenere dall’assicurazione il risarcimento dei danni per le lesioni subìte in conseguenza di un sinistro stradale. A norma dell’art. 145 del D.Lgs. 209/2005, l’azione di risarcimento danni causati da circolazione veicoli e natanti, può essere proposta...

venerdì 29 maggio 2015

Danno psichico: lutto da fatto illecito. Risarcimento. La valutazione del danno psichico e il risarcimento.

da Diritto.it

1. Presentazione 

Il presente scritto ha lo scopo di sottoporre all’attenzione dei professionisti del settore (giuristi, medici legali e psichiatri forensi) la necessità di una più precisa collocazione nosografica­psicopatologica della particolare fattispecie del lutto da fatto illecito, da intendersi come fattispecie autonoma in senso medico clinico, ma soprattutto valutativo medico legale – con notevoli conseguenze in tema di risarcibilita’ ed entita’ del risarcimento -rispetto alla fattispecie del lutto naturale, secondo la proposta personale dell’Autore, presentata ufficialmente per la prima volta all'interno del gruppo di lavoro della SMLT Società medico legale del Triveneto nel 2011.

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lunedì 28 maggio 2012

Sentenza Giudice di Pace di Napoli del 23/02/2012: una riflessione critica rispetto all’Istituto della Mediaconciliazione obbligatoria in tema di Risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti

A distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo 28/2010, che ha introdotto l’istituto della media-conciliazione obbligatoria, tale nuovo strumento di risoluzione delle controversie civili continua a far discutere di sé e, soprattutto, a sollevare molteplici quesiti circa la compatibilità di tale soluzione con alcune norme in materia di processo civile e circa l’opportunità di reputarlo un utile strumento in chiave deflattiva del contenzioso civile.
Più in generale, si sta rilevando, in maniera abbastanza evidente, come la prassi processuale sia in grado di dimostrarsi differente dall’intento del Legislatore, specie se, con particolare riferimento alle controversie relative a circolazione di veicoli e natanti, l’intento del mondo dell’avvocatura sia quello di riportare tale contenzioso nel tradizionale “recinto” degli strumenti giudiziali di risoluzione delle controversie.
Un recente caso che si inserisce in questo solco ormai tracciato dalle aule dei tribunali italiani è quello del Giudice di Pace di Napoli che, con la sentenza del 23 Marzo 2012, ha di fatto sancito la fungibilità della media-conciliazione con altri strumenti previsti dal codice di procedura civile, sconfessando, o quantomeno mettendo fortemente in discussione, il suo carattere di obbligatorietà.


In particolare, il GdP attraverso un quadro di motivazioni sofisticate ma in larga misura condivisibili, “aggira” l’obbligo di esperire, preventivamente, un tentativo di conciliazione, in presenza di giudizio dinanzi ad un Giudice di Pace.
Nel caso di specie, la controparte aveva sollevato l'eccezione di improcedibilità della domanda, proprio in virtù del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 28/2010, trattandosi di controversia concernente il risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti che, com'è noto, rientra tra le materie soggette a tale, nuovo strumento di risoluzione delle controversie. Il Giudice di Pace, nel rigettare l'eccezione, sostiene che il processo dinanzi al giudice onorario prevede già degli strumenti di risoluzione delle controversie di tale natura, sia in sede contenziosa, ex art. 320, sia in sede extra-contenziosa, ai sensi dell'art. 322 del c.p.c.
E, tenendo conto che il D. Lgs. 28/2010 non ha abrogato la suddetta disciplina, risulta evidente che tali disposizioni possono continuare ad operare, riuscendo a surrogare l'eventuale mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Oltre al quadro normativo, che conferma chiaramente la bontà di tale argomentazione, il GdP precisa, anche in questo caso in maniera abbastanza condivisibile, che si deve considerare altresì la funzione precipua del Giudice di Pace, e della ratio che ha ispirato il Legislatore nella decisione di introdurre tale figura nell'ordinamento giudiziario.
Infatti, l'intento deflattivo che si è proposto il Legislatore è stato assecondato proprio dall'istituto del GdP, che è nato, come lo stesso nome suggerisce, con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. Ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. E, per queste ragioni, sarebbe "paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che  nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità". Il giudice ha affermato, in buona sostanza, che il mancato esperimento del tentativo di mediazione non comporta affatto l'improcedibilità della domanda, quanto piuttosto obbliga il giudice ad assegnare alle parti un termine di 15 giorni per la proposizione dell'istanza di mediazione, con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 6 del decreto suddetto (cioè 4 mesi dalla scadenza dei 15 giorni).
Siamo di fronte, dunque, ad una bocciatura evidente, se si tiene conto del diffuso convincimento che ha accompagnato l'entrata in vigore di questo nuovo strumento, descritto come una rivoluzionaria innovazione, in grado di risolvere o, quantomeno, di intervenire radicalmente, sull'atavico problema delle lungaggini della giustizia italiana.
Bocciatura che si aggiunge alle numerose critiche manifestate dagli addetti ai lavori, e che hanno indotto alcuni tribunali a rilevare profili di incostituzionalità dell'istituto in questione (ad esempio con riferimento all'art. 24 Cost.), sui quali è attesa una pronuncia della Corte Costituzionale. Tirando le somme, possiamo notare, dunque, che la media-conciliazione, soprattutto a causa del suo carattere di obbligatorietà, sembra non essere in grado di produrre gli effetti desiderati. Le ragioni molteplici, vanno nella direzione di una scarsa considerazione da parte degli operatori del diritto, avvocati e giudici in primis. Ma non solo.
I dati che sono pervenuti sino a questo momento, dimostrano che la sua utilità in chiave deflattiva è stata particolarmente ridotta, in conseguenza di uno scarso entusiasmo da parte dei cittadini, che continuano, pur consapevoli delle mille difficoltà e delle incredibili lungaggini burocratiche, a preferire gli strumenti "tradizionali" di risoluzione delle controversie.

Avv. Davide Rolli - Coordinatore CSR Danni alla persona
Dott. Alessandro Martines


giovedì 1 marzo 2012

Colpi di frusta e Rca: novità del decreto sulle liberalizzazioni

Sulla base di sommarie informazioni relative al contenuto del decreto liberalizzazioni, in questi giorni  in discussione presso la Commissione Industria del Senato (anche alla luce degli emendamenti presentati sino ad ora), le novità previste con riferimento al tema del "danno biologico" e della "r.c. auto" sono le seguenti:
- il risarcimento di danni biologici di lieve entità, come il classico "colpo di frusta", avverrà soltanto in seguito ad accertamento clinico obiettivo e strumentale.

In altre parole non sarà sufficiente la semplice presenza di dolori o fastidi lamentati dall'infortunato, ma sarà sempre e comunque necessario un riscontro medico di natura oggettiva;
- uniformazione (di cui, naturalmente, andranno valutate le modalità di attuazione) del costo dei premi assicurativi a livello nazionale con riferimento alle medesime classi di merito, a prescindere dalla collocazione geografica dell'assicurato;
-  possibilità di usufruire di una tariffa agevolata sui premi assicurativi qualora l'utente decida di installare sul proprio autoveicolo una "scatola nera", strumento che permetterà di monitorare la dinamica seguita dal veicolo in caso di sinistro stradale;
- l'introduzione di un "registro dei testimoni e dei danneggiati" che si affiancherà alla banca dati dei sinistri gestita dall' ISVAP;
- aumento delle pene per chi commette il reato di frode contro le assicurazioni (da 1 a 5 anni di reclusione contro i precedenti 6 mesi/ 4 anni);
- introduzione di misure contro la contraffazione dei contrassegni di assicurazione, con l'obiettivo di arrivare progressivamente all' utilizzo di soli tagliandi elettronici;

- probabile eliminazione dell'art. 29, comma 2 del decreto, il quale prevede una riduzione del 30% del risarcimento da corrispondere all'automobilista incidentato nel caso in cui questi scelga di riparare il veicolo presso il proprio carrozziere di fiducia, piuttosto che optare per la carrozzeria convenzionata con la Compagnia di Assicurazione.  
Stante, tuttavia, la natura provvisoria del contenuto del decreto, che ricordiamo è ancora al vaglio del Parlamento, occorrerà attendere i prossimi giorni per valutarne, con la giusta cognizione, il testo definitivo e le ulteriori novità che verranno ad esso apportate.
Centro Studi e Ricerche - "Danni alla persona"

mercoledì 1 febbraio 2012

Infortunio in itinere: fino a che punto conta la tipologia contrattuale?

L’infortunio in itinere, oggetto di disciplina in molte legislazioni europee, è stato introdotto nel nostro ordinamento, con un’apposita normativa di riferimento, soltanto con il D. Lgs 38/2000.
Il tardivo intervento del Legislatore ha fatto si che, nel silenzio di quest’ultimo, maturasse gradualmente un’abbondante giurisprudenza sul punto. In particolare, numerosi sono stati gli interventi della magistratura, a tutti i livelli, tesi a ricomprendere l’infortunio in itinere nella più vasta sfera dell'infortunio sul lavoro.
Tutto questo, fino, appunto, all’articolo 12 del D. Lgs. 38/2000, con il quale sono state individuate tre fattispecie di infortunio in itinere, con riferimento a tre, precisi, “intervalli temporali”, in ogni caso considerati, a pieno titolo, parte integrante dell’attività lavorativa di un individuo.
Nello specifico, ci si riferisce all’infortunio occorso “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”; “durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro” e “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, purché non sia presente un servizio di mensa aziendale”.



mercoledì 25 gennaio 2012

Il danno tanatologico: qualificazione e responsabilità

Articolo pubblicato sulla rivista giuridica "La Tribuna", n° 12, del
Dicembre 2011.

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Con il termine “danno tanatologico” in linea di prima approssimazione si fa riferimento al danno derivante dalla morte di un individuo, a causa di una condotta illecita da parte di un terzo.
Appare, invero, di grande attualità la discussione giurisprudenziale e dottrinale inerente la corretta definizione di tale fattispecie di danno, il profilo della sua autonomia rispetto ad altre figure quali il danno morale, biologico od esistenziale e, in generale, il suo controverso posizionamento all’interno dell’ordinamento giuridico.
Con riferimento al danno tanatologico, infatti, non solo non è dato rinvenire un esplicito referente normativo, ma appare inoltre controversa la stessa valutazione degli elementi necessari a determinarne la risarcibilità.
A tal proposito, uno dei punti più discussi è la distinzione tra le pretese risarcitorie esercitabili jure proprio da parte di chi aveva con il defunto legami affettivi, familiari o di lavoro da quelle esercitabili jure hereditatis. Su tale questione, che costituisce il punto nevralgico di ogni discussione sull’argomento, si concentra l’interesse degli operatori di diritto e pertanto andrà di seguito adeguatamente approfondita.