Cassazione penale, sez. IV,
sentenza 16/01/2015 n° 2192
da Altalex.it
L’infermiere, in considerazione
della qualità e del corrispondente spessore contenutistico della relativa
attività professionale, ha un preciso dovere di attendere all'attività di
somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico (ossia misurato sul piano
di un elementare adempimento di compiti meramente esecutivi), occorrendo
viceversa intenderne l'assolvimento secondo modalità coerenti ad una forma di
collaborazione con il personale medico orientata in termini critici; e tanto,
non già al fine di sindacare l'operato del medico (segnatamente sotto il
profilo dell'efficacia terapeutica dei farmaci prescritti), bensì allo scopo di
richiamarne l'attenzione sugli errori percepiti (o comunque percepibili),
ovvero al fine di condividerne gli eventuali dubbi circa la congruità o la
pertinenza della terapia stabilita rispetto all'ipotesi soggetta a esame.
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