Centro Studi e Ricerche SLR

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lunedì 28 maggio 2012

Sentenza Giudice di Pace di Napoli del 23/02/2012: una riflessione critica rispetto all’Istituto della Mediaconciliazione obbligatoria in tema di Risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti

A distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo 28/2010, che ha introdotto l’istituto della media-conciliazione obbligatoria, tale nuovo strumento di risoluzione delle controversie civili continua a far discutere di sé e, soprattutto, a sollevare molteplici quesiti circa la compatibilità di tale soluzione con alcune norme in materia di processo civile e circa l’opportunità di reputarlo un utile strumento in chiave deflattiva del contenzioso civile.
Più in generale, si sta rilevando, in maniera abbastanza evidente, come la prassi processuale sia in grado di dimostrarsi differente dall’intento del Legislatore, specie se, con particolare riferimento alle controversie relative a circolazione di veicoli e natanti, l’intento del mondo dell’avvocatura sia quello di riportare tale contenzioso nel tradizionale “recinto” degli strumenti giudiziali di risoluzione delle controversie.
Un recente caso che si inserisce in questo solco ormai tracciato dalle aule dei tribunali italiani è quello del Giudice di Pace di Napoli che, con la sentenza del 23 Marzo 2012, ha di fatto sancito la fungibilità della media-conciliazione con altri strumenti previsti dal codice di procedura civile, sconfessando, o quantomeno mettendo fortemente in discussione, il suo carattere di obbligatorietà.


In particolare, il GdP attraverso un quadro di motivazioni sofisticate ma in larga misura condivisibili, “aggira” l’obbligo di esperire, preventivamente, un tentativo di conciliazione, in presenza di giudizio dinanzi ad un Giudice di Pace.
Nel caso di specie, la controparte aveva sollevato l'eccezione di improcedibilità della domanda, proprio in virtù del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 28/2010, trattandosi di controversia concernente il risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti che, com'è noto, rientra tra le materie soggette a tale, nuovo strumento di risoluzione delle controversie. Il Giudice di Pace, nel rigettare l'eccezione, sostiene che il processo dinanzi al giudice onorario prevede già degli strumenti di risoluzione delle controversie di tale natura, sia in sede contenziosa, ex art. 320, sia in sede extra-contenziosa, ai sensi dell'art. 322 del c.p.c.
E, tenendo conto che il D. Lgs. 28/2010 non ha abrogato la suddetta disciplina, risulta evidente che tali disposizioni possono continuare ad operare, riuscendo a surrogare l'eventuale mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Oltre al quadro normativo, che conferma chiaramente la bontà di tale argomentazione, il GdP precisa, anche in questo caso in maniera abbastanza condivisibile, che si deve considerare altresì la funzione precipua del Giudice di Pace, e della ratio che ha ispirato il Legislatore nella decisione di introdurre tale figura nell'ordinamento giudiziario.
Infatti, l'intento deflattivo che si è proposto il Legislatore è stato assecondato proprio dall'istituto del GdP, che è nato, come lo stesso nome suggerisce, con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. Ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. E, per queste ragioni, sarebbe "paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che  nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità". Il giudice ha affermato, in buona sostanza, che il mancato esperimento del tentativo di mediazione non comporta affatto l'improcedibilità della domanda, quanto piuttosto obbliga il giudice ad assegnare alle parti un termine di 15 giorni per la proposizione dell'istanza di mediazione, con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 6 del decreto suddetto (cioè 4 mesi dalla scadenza dei 15 giorni).
Siamo di fronte, dunque, ad una bocciatura evidente, se si tiene conto del diffuso convincimento che ha accompagnato l'entrata in vigore di questo nuovo strumento, descritto come una rivoluzionaria innovazione, in grado di risolvere o, quantomeno, di intervenire radicalmente, sull'atavico problema delle lungaggini della giustizia italiana.
Bocciatura che si aggiunge alle numerose critiche manifestate dagli addetti ai lavori, e che hanno indotto alcuni tribunali a rilevare profili di incostituzionalità dell'istituto in questione (ad esempio con riferimento all'art. 24 Cost.), sui quali è attesa una pronuncia della Corte Costituzionale. Tirando le somme, possiamo notare, dunque, che la media-conciliazione, soprattutto a causa del suo carattere di obbligatorietà, sembra non essere in grado di produrre gli effetti desiderati. Le ragioni molteplici, vanno nella direzione di una scarsa considerazione da parte degli operatori del diritto, avvocati e giudici in primis. Ma non solo.
I dati che sono pervenuti sino a questo momento, dimostrano che la sua utilità in chiave deflattiva è stata particolarmente ridotta, in conseguenza di uno scarso entusiasmo da parte dei cittadini, che continuano, pur consapevoli delle mille difficoltà e delle incredibili lungaggini burocratiche, a preferire gli strumenti "tradizionali" di risoluzione delle controversie.

Avv. Davide Rolli - Coordinatore CSR Danni alla persona
Dott. Alessandro Martines


giovedì 1 marzo 2012

Colpi di frusta e Rca: novità del decreto sulle liberalizzazioni

Sulla base di sommarie informazioni relative al contenuto del decreto liberalizzazioni, in questi giorni  in discussione presso la Commissione Industria del Senato (anche alla luce degli emendamenti presentati sino ad ora), le novità previste con riferimento al tema del "danno biologico" e della "r.c. auto" sono le seguenti:
- il risarcimento di danni biologici di lieve entità, come il classico "colpo di frusta", avverrà soltanto in seguito ad accertamento clinico obiettivo e strumentale.

In altre parole non sarà sufficiente la semplice presenza di dolori o fastidi lamentati dall'infortunato, ma sarà sempre e comunque necessario un riscontro medico di natura oggettiva;
- uniformazione (di cui, naturalmente, andranno valutate le modalità di attuazione) del costo dei premi assicurativi a livello nazionale con riferimento alle medesime classi di merito, a prescindere dalla collocazione geografica dell'assicurato;
-  possibilità di usufruire di una tariffa agevolata sui premi assicurativi qualora l'utente decida di installare sul proprio autoveicolo una "scatola nera", strumento che permetterà di monitorare la dinamica seguita dal veicolo in caso di sinistro stradale;
- l'introduzione di un "registro dei testimoni e dei danneggiati" che si affiancherà alla banca dati dei sinistri gestita dall' ISVAP;
- aumento delle pene per chi commette il reato di frode contro le assicurazioni (da 1 a 5 anni di reclusione contro i precedenti 6 mesi/ 4 anni);
- introduzione di misure contro la contraffazione dei contrassegni di assicurazione, con l'obiettivo di arrivare progressivamente all' utilizzo di soli tagliandi elettronici;

- probabile eliminazione dell'art. 29, comma 2 del decreto, il quale prevede una riduzione del 30% del risarcimento da corrispondere all'automobilista incidentato nel caso in cui questi scelga di riparare il veicolo presso il proprio carrozziere di fiducia, piuttosto che optare per la carrozzeria convenzionata con la Compagnia di Assicurazione.  
Stante, tuttavia, la natura provvisoria del contenuto del decreto, che ricordiamo è ancora al vaglio del Parlamento, occorrerà attendere i prossimi giorni per valutarne, con la giusta cognizione, il testo definitivo e le ulteriori novità che verranno ad esso apportate.
Centro Studi e Ricerche - "Danni alla persona"

mercoledì 1 febbraio 2012

Infortunio in itinere: fino a che punto conta la tipologia contrattuale?

L’infortunio in itinere, oggetto di disciplina in molte legislazioni europee, è stato introdotto nel nostro ordinamento, con un’apposita normativa di riferimento, soltanto con il D. Lgs 38/2000.
Il tardivo intervento del Legislatore ha fatto si che, nel silenzio di quest’ultimo, maturasse gradualmente un’abbondante giurisprudenza sul punto. In particolare, numerosi sono stati gli interventi della magistratura, a tutti i livelli, tesi a ricomprendere l’infortunio in itinere nella più vasta sfera dell'infortunio sul lavoro.
Tutto questo, fino, appunto, all’articolo 12 del D. Lgs. 38/2000, con il quale sono state individuate tre fattispecie di infortunio in itinere, con riferimento a tre, precisi, “intervalli temporali”, in ogni caso considerati, a pieno titolo, parte integrante dell’attività lavorativa di un individuo.
Nello specifico, ci si riferisce all’infortunio occorso “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”; “durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro” e “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, purché non sia presente un servizio di mensa aziendale”.



mercoledì 25 gennaio 2012

Il danno tanatologico: qualificazione e responsabilità

Articolo pubblicato sulla rivista giuridica "La Tribuna", n° 12, del
Dicembre 2011.

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Con il termine “danno tanatologico” in linea di prima approssimazione si fa riferimento al danno derivante dalla morte di un individuo, a causa di una condotta illecita da parte di un terzo.
Appare, invero, di grande attualità la discussione giurisprudenziale e dottrinale inerente la corretta definizione di tale fattispecie di danno, il profilo della sua autonomia rispetto ad altre figure quali il danno morale, biologico od esistenziale e, in generale, il suo controverso posizionamento all’interno dell’ordinamento giuridico.
Con riferimento al danno tanatologico, infatti, non solo non è dato rinvenire un esplicito referente normativo, ma appare inoltre controversa la stessa valutazione degli elementi necessari a determinarne la risarcibilità.
A tal proposito, uno dei punti più discussi è la distinzione tra le pretese risarcitorie esercitabili jure proprio da parte di chi aveva con il defunto legami affettivi, familiari o di lavoro da quelle esercitabili jure hereditatis. Su tale questione, che costituisce il punto nevralgico di ogni discussione sull’argomento, si concentra l’interesse degli operatori di diritto e pertanto andrà di seguito adeguatamente approfondita.


martedì 10 gennaio 2012

Apertura blog ufficiale Centro Studi

Benvenuti nel Blog ufficiale del Centro Studi e Ricerche - "Danni alla Persona". Il CSR nasce su iniziativa dello Studio Legale Rolli, che ne ospita la sede e ne coordina l'attività.
L'obiettivo è quello di contribuire alla raccolta, alla ricerca ed alla diffusione della conoscenza, in merito alle tematiche afferenti al risarcimento dei danni e alle relative forme di responsabilità, che possono coinvolgere direttamente o indirettamente un individuo. La pubblicazione del presente blog rappresenta il primo passo di un percorso più ampio, caratterizzato anche da formazione giuridica e promozione di iniziative culturali.