Centro Studi e Ricerche SLR

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venerdì 22 febbraio 2019

Risarcimento Danni a seguito di offese riguardanti la sessualità. Nota a Sent. Cass. Civ. 4815/2019.



La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di danno non patrimoniale provocato da condotte vessatorie, la prova può essere raggiunta facendo ricorso a presunzioni semplici.
La vicenda è la seguente: un dirigente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dalla condotta vessatoria del legale rappresentante di una società,  concretizzatesi nelle ripetute offese sulla presunta omosessualità del dirigente stesso.
Il giudice di merito aveva accolto la domanda sia in primo che in secondo grado, ritenendola provata quanto alla condotta vessatoria datoriale, tramite prova testimoniale, quanto al danno subito dal dirigente, facendo ricorso a presunzioni.
L’azienda ha impugnato la sentenza del giudice d’appello dinanzi alla S.C., deducendo, tra l’altro, la mancanza di qualsiasi accertamento in merito all’esistenza del danno.
La Corte di legittimità, dopo aver percorso un excursus giurisprudenziale, ha così avuto modo di ribadire il proprio orientamento in tema di danno non patrimoniale statuendo che, allorquando il danno sia conseguente alla lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, può essere accertato pure in assenza di un fatto reato e facendo riferimento, anche in via esclusiva, a presunzioni semplici.
in tal caso il convincimento del giudice di merito, ove adeguatamente motivato, non potrà essere sindacato dal giudice di legittimità.
                                                                                                       Avv. Davide Rolli