Centro Studi e Ricerche SLR

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lunedì 7 marzo 2016

OMICIDIO STRADALE: APPROVATA LA LEGGE.



Mercoledì 2 febbraio 2016 è stata approvata la legge che introduce nel Codice Penale il delitto di omicidio stradale (art. 589-bis), attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisce causa dell’evento mortale.
È confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni), è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore, in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro), o di alterazione psico-fisica conseguente alla assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l’applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media ( tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro).
È invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza e che sono i seguenti: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.
La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione (o omissione) del colpevole. La pena è invece aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.
È poi previsto, un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una più o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la pena più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni.
È stabilita infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può comunque essere inferiore a 5 anni.    
In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave. Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

Infine, il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se il ritardo può pregiudicare le indagini il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.