Mercoledì
2 febbraio 2016 è stata approvata la legge che introduce nel Codice Penale il
delitto di omicidio stradale (art.
589-bis), attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la
reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il
conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisce causa
dell’evento mortale.
È
confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione
delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a
7 anni), è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio
stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore, in stato di
ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro),
o di alterazione psico-fisica conseguente alla assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali,
per l’applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di
ebbrezza alcolica media ( tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro).
È invece
punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale
colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza
alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza
e che sono i seguenti: superamento di limiti di velocità, attraversamento di
incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in
prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi
azzardati.
La pena
è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato
dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza
dell’azione (o omissione) del colpevole. La pena è invece aumentata se
l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o
revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.
È poi
previsto, un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la
morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni
di una più o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la pena più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo;
il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni.
È
stabilita infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui
il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo si
sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da un terzo
a due terzi e non può comunque essere inferiore a 5 anni.
In caso
di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o
lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova
patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni
(lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se
ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere
almeno 30 anni dalla revoca.
Per il
nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di
prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave.
Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per
una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
Infine,
il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni
biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se il ritardo può
pregiudicare le indagini il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.