Tribunale di Milano, Sez. I, 16 aprile 2015, n. 4841
Nella sentenza in oggetto, il Tribunale di Milano ha affrontato il caso della concorrente responsabilità tra il proprietario del veicolo e la struttura sanitaria presso cui era stato ricoverato il soggetto danneggiato.
Nello specifico, un soggetto, dopo esser stato investito, veniva trasportato presso la vicina azienda ospedaliera per ricevere le cure necessarie. Tuttavia, l'errata e negligente prestazione professionale resa dai sanitari cagionava allo stesso lesioni ben più gravi di quelle conseguenti all'investimento.
Una volta accertato in sede di CTU medico legale che il paziente aveva contratto un'infezione da enterobacter cloacae in occasione del primo ricovero avvenuto subito dopo il sinistro, il Giudice ha ritenuto provata la responsabilità dei sanitari per considerazioni di natura probabilistica, per la non contestata negatività per il predetto batterio in un fase precedente all'intervento, per la compatibilità cronologica e l'esclusione di altre potenziali cause di trasmissione dell'infezione nel periodo successivo alla degenza. Il Giudice ha dunque condannato in solido il proprietario del veicolo e l'azienda ospedaliera per i danni subiti dal soggetto in seguito ed a causa del sinistro.
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