Cassazione Civile, Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11192
Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte si è
pronunciata in merito ad una particolare tipologia di sinistro stradale
riguardante l’investimento di un pedone da parte di un tram dell’azienda ATAC
di Roma.
Il fatto, risalente al 1996, dopo un annullamento con rinvio
operato dalla stessa Corte con la sentenza n. 2134 del 2006, è stato nuovamente
portato all’attenzione del Giudice di legittimità facendo leva su una serie di
censure di fatto che sono state rigettate in pieno. Quel che qui interessa,
invece, è la questione relativa all’applicabilità ai sinistri causati da «veicoli a guida di rotaie»
dell’art. 2054 c.c., e della relativa presunzione di responsabilità del
conducente.
Com’è noto, in base all’art. 2054, comma 1, c.c., «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo,
se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno». Orbene, risulta evidente come
il tenore letterale della norma escluda esplicitamente dal proprio ambito di
applicabilità i veicoli a guida vincolata su rotaie, quali sono i convogli
tranviari.
In uno
dei pochissimi precedenti in materia, la Cassazione aveva già statuito che «Nel caso di scontro fra un tram ed un
veicolo senza guida di rotaie, il conducente del primo veicolo, ancorché non
soggetto alla presunzione stabilita dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ.,
può tuttavia essere ritenuto responsabile a norma dell'art. 2043 cod. civ.».
Nella pronuncia odierna, la conclusione del Giudice di legittimità è la
medesima, e si fonda su due elementi pacifici: da un lato, il dato letterale
dell’art. 2054 c.c. che, ripetiamo, esclude dal proprio ambito di applicabilità
i «veicoli a guida di rotaie»; dall’altro,
l’obbligo comunque gravante sul conducente di tali veicoli di rispettare le
regole della circolazione stradale, pena l’insorgere di un sua responsabilità
in base al principio generale del neminem
laedere.
Tale
conclusione, tuttavia, determina un’inversione dell’onere probatorio. Sarà
infatti onere dell’attore provare tutti gli elementi costitutivi della
fattispecie, ossia il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità
tra fatto e danno, la colpevolezza dell’agente e l’imputabilità del fatto lesivo
allo stesso.
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