Centro Studi e Ricerche SLR

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venerdì 17 luglio 2015

Il risarcimento danni per il pedone investito da un tram: fondamento normativo e onere probatorio

Cassazione Civile, Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11192


Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte si è pronunciata in merito ad una particolare tipologia di sinistro stradale riguardante l’investimento di un pedone da parte di un tram dell’azienda ATAC di Roma.
Il fatto, risalente al 1996, dopo un annullamento con rinvio operato dalla stessa Corte con la sentenza n. 2134 del 2006, è stato nuovamente portato all’attenzione del Giudice di legittimità facendo leva su una serie di censure di fatto che sono state rigettate in pieno. Quel che qui interessa, invece, è la questione relativa all’applicabilità ai sinistri causati da «veicoli a guida di rotaie» dell’art. 2054 c.c., e della relativa presunzione di responsabilità del conducente.
Com’è noto, in base all’art. 2054, comma 1, c.c., «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno». Orbene, risulta evidente come il tenore letterale della norma escluda esplicitamente dal proprio ambito di applicabilità i veicoli a guida vincolata su rotaie, quali sono i convogli tranviari.
In uno dei pochissimi precedenti in materia, la Cassazione aveva già statuito che «Nel caso di scontro fra un tram ed un veicolo senza guida di rotaie, il conducente del primo veicolo, ancorché non soggetto alla presunzione stabilita dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., può tuttavia essere ritenuto responsabile a norma dell'art. 2043 cod. civ.». Nella pronuncia odierna, la conclusione del Giudice di legittimità è la medesima, e si fonda su due elementi pacifici: da un lato, il dato letterale dell’art. 2054 c.c. che, ripetiamo, esclude dal proprio ambito di applicabilità i «veicoli a guida di rotaie»; dall’altro, l’obbligo comunque gravante sul conducente di tali veicoli di rispettare le regole della circolazione stradale, pena l’insorgere di un sua responsabilità in base al principio generale del neminem laedere.
Tale conclusione, tuttavia, determina un’inversione dell’onere probatorio. Sarà infatti onere dell’attore provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto e danno, la colpevolezza dell’agente e l’imputabilità del fatto lesivo allo stesso.

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