Cassazione Civile, 10 giugno 2015, n. 12088
La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 giugno 2015 n. 12088, si è
espressa negativamente in merito al ricorso promosso da un passeggero che
invocava in giudizio la compagnia aerea con cui aveva viaggiato, chiedendole un
risarcimento danni.
Nel caso in esame, il ricorrente, di ritorno da Guadalupe, recandosi
in aeroporto per prendere il volo con destinazione Verona, veniva informato
della cancellazione del volo stesso a causa di uno sciopero nazionale. Il viaggiatore
pertanto, si vedeva costretto a trascorrere tutta la notte in aeroporto, non
avendo al compagnia aerea predisposto un piano di pernottamento di emergenza. La
mattina seguente, il viaggiatore poteva finalmente imbarcarsi sul volo
programmato per fare rientro a Verona con un giorno di ritardo.
A seguito di tale vicende, il ricorrente adiva il Giudice di Pace,
chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il suddetto Giudice rigettava le pretese
avanzate.
Il Tribunale di Verona, in sede di appello, accoglieva parzialmente le
richieste del ricorrente e condannava la compagnia aerea a corrispondere la
somma di euro 52,95 a titolo di risarcimento delle spese vive sostenute a terra
durante l’attesa del volo.
Avverso tale sentenza il passeggero ricorreva in Cassazione lamentando
che i giudici dei precedenti gradi di giudizio non avevano adeguatamente
considerato le circostanze volte a dimostrare la sussistenza di un danno anche
non patrimoniale. In effetti, il ricorrente sosteneva la violazione dell’art. 9
del Regolamento CE n. 261 del 2004 che prevede l’obbligo di assistenza da parte
del vettore aereo operativo in favore del passeggero.
La Cassazione pur riconoscendo la violazione del Regolamento citato,
riteneva di non poterlo applicare al caso di specie. La Suprema Corte giungeva
a dichiarare che il fondamento normativo per il risarcimento del danno non
patrimoniale derivante dalla violazione degli obblighi di assistenza a terra,
non possa reperirsi direttamente nella fonte sovranazionale, ma debba farsi
riferimento alle norme dell’ordinamento interno.
Sicché la somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale derivante
dal disagio subito a causa della mancata assistenza, non trovava accoglimento
in tale sede.
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