Centro Studi e Ricerche SLR

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mercoledì 29 luglio 2015

Risarcimento del danno non patrimoniale da "volo cancellato"

Cassazione Civile, 10 giugno 2015, n. 12088


La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 giugno 2015 n. 12088, si è espressa negativamente in merito al ricorso promosso da un passeggero che invocava in giudizio la compagnia aerea con cui aveva viaggiato, chiedendole un risarcimento danni.
Nel caso in esame, il ricorrente, di ritorno da Guadalupe, recandosi in aeroporto per prendere il volo con destinazione Verona, veniva informato della cancellazione del volo stesso a causa di uno sciopero nazionale. Il viaggiatore pertanto, si vedeva costretto a trascorrere tutta la notte in aeroporto, non avendo al compagnia aerea predisposto un piano di pernottamento di emergenza. La mattina seguente, il viaggiatore poteva finalmente imbarcarsi sul volo programmato per fare rientro a Verona con un giorno di ritardo.
A seguito di tale vicende, il ricorrente adiva il Giudice di Pace, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il suddetto Giudice rigettava le pretese avanzate.
Il Tribunale di Verona, in sede di appello, accoglieva parzialmente le richieste del ricorrente e condannava la compagnia aerea a corrispondere la somma di euro 52,95 a titolo di risarcimento delle spese vive sostenute a terra durante l’attesa del volo.
Avverso tale sentenza il passeggero ricorreva in Cassazione lamentando che i giudici dei precedenti gradi di giudizio non avevano adeguatamente considerato le circostanze volte a dimostrare la sussistenza di un danno anche non patrimoniale. In effetti, il ricorrente sosteneva la violazione dell’art. 9 del Regolamento CE n. 261 del 2004 che prevede l’obbligo di assistenza da parte del vettore aereo operativo in favore del passeggero.
La Cassazione pur riconoscendo la violazione del Regolamento citato, riteneva di non poterlo applicare al caso di specie. La Suprema Corte giungeva a dichiarare che il fondamento normativo per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione degli obblighi di assistenza a terra, non possa reperirsi direttamente nella fonte sovranazionale, ma debba farsi riferimento alle norme dell’ordinamento interno.

Sicché la somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale derivante dal disagio subito a causa della mancata assistenza, non trovava accoglimento in tale sede.

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