Centro Studi e Ricerche SLR

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lunedì 28 maggio 2012

Sentenza Giudice di Pace di Napoli del 23/02/2012: una riflessione critica rispetto all’Istituto della Mediaconciliazione obbligatoria in tema di Risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti

A distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo 28/2010, che ha introdotto l’istituto della media-conciliazione obbligatoria, tale nuovo strumento di risoluzione delle controversie civili continua a far discutere di sé e, soprattutto, a sollevare molteplici quesiti circa la compatibilità di tale soluzione con alcune norme in materia di processo civile e circa l’opportunità di reputarlo un utile strumento in chiave deflattiva del contenzioso civile.
Più in generale, si sta rilevando, in maniera abbastanza evidente, come la prassi processuale sia in grado di dimostrarsi differente dall’intento del Legislatore, specie se, con particolare riferimento alle controversie relative a circolazione di veicoli e natanti, l’intento del mondo dell’avvocatura sia quello di riportare tale contenzioso nel tradizionale “recinto” degli strumenti giudiziali di risoluzione delle controversie.
Un recente caso che si inserisce in questo solco ormai tracciato dalle aule dei tribunali italiani è quello del Giudice di Pace di Napoli che, con la sentenza del 23 Marzo 2012, ha di fatto sancito la fungibilità della media-conciliazione con altri strumenti previsti dal codice di procedura civile, sconfessando, o quantomeno mettendo fortemente in discussione, il suo carattere di obbligatorietà.


In particolare, il GdP attraverso un quadro di motivazioni sofisticate ma in larga misura condivisibili, “aggira” l’obbligo di esperire, preventivamente, un tentativo di conciliazione, in presenza di giudizio dinanzi ad un Giudice di Pace.
Nel caso di specie, la controparte aveva sollevato l'eccezione di improcedibilità della domanda, proprio in virtù del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 28/2010, trattandosi di controversia concernente il risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti che, com'è noto, rientra tra le materie soggette a tale, nuovo strumento di risoluzione delle controversie. Il Giudice di Pace, nel rigettare l'eccezione, sostiene che il processo dinanzi al giudice onorario prevede già degli strumenti di risoluzione delle controversie di tale natura, sia in sede contenziosa, ex art. 320, sia in sede extra-contenziosa, ai sensi dell'art. 322 del c.p.c.
E, tenendo conto che il D. Lgs. 28/2010 non ha abrogato la suddetta disciplina, risulta evidente che tali disposizioni possono continuare ad operare, riuscendo a surrogare l'eventuale mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Oltre al quadro normativo, che conferma chiaramente la bontà di tale argomentazione, il GdP precisa, anche in questo caso in maniera abbastanza condivisibile, che si deve considerare altresì la funzione precipua del Giudice di Pace, e della ratio che ha ispirato il Legislatore nella decisione di introdurre tale figura nell'ordinamento giudiziario.
Infatti, l'intento deflattivo che si è proposto il Legislatore è stato assecondato proprio dall'istituto del GdP, che è nato, come lo stesso nome suggerisce, con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. Ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. E, per queste ragioni, sarebbe "paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che  nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità". Il giudice ha affermato, in buona sostanza, che il mancato esperimento del tentativo di mediazione non comporta affatto l'improcedibilità della domanda, quanto piuttosto obbliga il giudice ad assegnare alle parti un termine di 15 giorni per la proposizione dell'istanza di mediazione, con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 6 del decreto suddetto (cioè 4 mesi dalla scadenza dei 15 giorni).
Siamo di fronte, dunque, ad una bocciatura evidente, se si tiene conto del diffuso convincimento che ha accompagnato l'entrata in vigore di questo nuovo strumento, descritto come una rivoluzionaria innovazione, in grado di risolvere o, quantomeno, di intervenire radicalmente, sull'atavico problema delle lungaggini della giustizia italiana.
Bocciatura che si aggiunge alle numerose critiche manifestate dagli addetti ai lavori, e che hanno indotto alcuni tribunali a rilevare profili di incostituzionalità dell'istituto in questione (ad esempio con riferimento all'art. 24 Cost.), sui quali è attesa una pronuncia della Corte Costituzionale. Tirando le somme, possiamo notare, dunque, che la media-conciliazione, soprattutto a causa del suo carattere di obbligatorietà, sembra non essere in grado di produrre gli effetti desiderati. Le ragioni molteplici, vanno nella direzione di una scarsa considerazione da parte degli operatori del diritto, avvocati e giudici in primis. Ma non solo.
I dati che sono pervenuti sino a questo momento, dimostrano che la sua utilità in chiave deflattiva è stata particolarmente ridotta, in conseguenza di uno scarso entusiasmo da parte dei cittadini, che continuano, pur consapevoli delle mille difficoltà e delle incredibili lungaggini burocratiche, a preferire gli strumenti "tradizionali" di risoluzione delle controversie.

Avv. Davide Rolli - Coordinatore CSR Danni alla persona
Dott. Alessandro Martines


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