Cassazione, Sez. Lavoro, 23 giugno 2015, n. 12967
Il gestore di un pub ha il potere-dovere di cacciare i
clienti particolarmente rumorosi se i loro schiamazzi arrecano disturbo alla
quiete pubblica. In tal senso ha statuito la Cassazione, Sezione Lavoro, con la
sentenza n. 12967 del 23 giugno 2015.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la
condanna inflitta dal Tribunale di Torino alla proprietaria di un pub in base
all’art. 659, comma 1, c.p. La norma, com’è noto, dispone che «1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori,
ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero
suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il
riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti
pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309
euro. 2. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una
professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le
prescrizioni dell’Autorità».
La donna era finita sotto accusa poiché dal suo locale
provenivano rumori intollerabili dovuti agli schiamazzi di alcuni clienti, i
quali arrecavano disturbo alla quiete del riposo dei vicini. In Cassazione, l’imputata
contestava la propria responsabilità affermando, tra le altre, che la norma
penale in oggetto non dovrebbe trovare applicazione nei confronti del gestore
di un locale con riferimento a condotte poste in essere da terzi.
La Suprema Corte, tuttavia, ha confermato la condanna della
donna affermando che la qualità di titolare della gestione comporta l’assunzione
dell’obbligo giudico di controllare che la frequentazione del locale, da parte
dei clienti, non sfoci in condotte contrastanti con l’ordine pubblico. Inoltre,
se gli schiamazzi si verificano all’interno dell’esercizio commerciale, il
gestore ha sicuramente la possibilità di impedirli, esercitando tra l’altro lo ius excludendi, vale a dire il diritto
di escludere i clienti non graditi dal locale, potendo addirittura richiedere l’intervento
delle Autorità di pubblica sicurezza al fine di evitare che determinate
condotte sfocino in comportamenti contrastanti con le norme poste a tutela
della tranquillità pubblica.
Sarà sufficiente, dunque, provare che il gestore del locale
non ha esercitato il proprio potere-dovere di controllo, al fine di ottenere la
condanna nonché il risarcimento del danno subìto.
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