Centro Studi e Ricerche SLR

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venerdì 24 luglio 2015

La responsabilità, penale e civile, del gestore del pub per gli schiamazzi dei clienti

Cassazione, Sez. Lavoro, 23 giugno 2015, n. 12967


Il gestore di un pub ha il potere-dovere di cacciare i clienti particolarmente rumorosi se i loro schiamazzi arrecano disturbo alla quiete pubblica. In tal senso ha statuito la Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12967 del 23 giugno 2015.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Torino alla proprietaria di un pub in base all’art. 659, comma 1, c.p. La norma, com’è noto, dispone che «1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. 2. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità».
La donna era finita sotto accusa poiché dal suo locale provenivano rumori intollerabili dovuti agli schiamazzi di alcuni clienti, i quali arrecavano disturbo alla quiete del riposo dei vicini. In Cassazione, l’imputata contestava la propria responsabilità affermando, tra le altre, che la norma penale in oggetto non dovrebbe trovare applicazione nei confronti del gestore di un locale con riferimento a condotte poste in essere da terzi.
La Suprema Corte, tuttavia, ha confermato la condanna della donna affermando che la qualità di titolare della gestione comporta l’assunzione dell’obbligo giudico di controllare che la frequentazione del locale, da parte dei clienti, non sfoci in condotte contrastanti con l’ordine pubblico. Inoltre, se gli schiamazzi si verificano all’interno dell’esercizio commerciale, il gestore ha sicuramente la possibilità di impedirli, esercitando tra l’altro lo ius excludendi, vale a dire il diritto di escludere i clienti non graditi dal locale, potendo addirittura richiedere l’intervento delle Autorità di pubblica sicurezza al fine di evitare che determinate condotte sfocino in comportamenti contrastanti con le norme poste a tutela della tranquillità pubblica.
Sarà sufficiente, dunque, provare che il gestore del locale non ha esercitato il proprio potere-dovere di controllo, al fine di ottenere la condanna nonché il risarcimento del danno subìto.


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