Centro Studi e Ricerche SLR

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lunedì 13 luglio 2015

Guida in stato di ebbrezza anche in bici (Cassazione Pen., Sez. IV, 28/04/2015, n. 17684)

La Cassazione ha esaminato il caso di un anziano signore che guidava la propria bicicletta con un tasso alcolemico elevato. L'uomo che non si trovava alla guida di un veicolo a motore è stato condannato dai giudici territoriali perché colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. b), d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per aver circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede, benché fosse in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,9 g/l. 
Ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione di legge in quanto la fattispecie prevista dall'art. 186 cod. strada non può essere applicata  nel caso in cui non si guidi un veicolo a motore. Il ricorrente riteneva che dovesse essere applicata alla sanzione penale il medesimo principio interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che non può essere applicata a colui il quale si è posto alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è stata richiesta alcuna abilitazione. 
Per la Corte il ricorso è infondato, infatti, rigettando la domanda ha osservato che "la prospettazione avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di veicoli non motorizzati (e segnatamente della bicicletta), non è condivisibile, essendosi i giudici di merito allineati al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte nel 2002, quando si è precisato che 'Se è vero che la reazione dell'ordinamento giuridico, quando si prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, svolge effettivamente funzione cautelare, in quanto le misure rimediano nell'immediato ad uno stato di pericolo concreto, invece il ritiro della patente non potrebbe svolgere alcuna funzione cautelare se la violazione, prevista e punita dall'art. 186 cod. strada fosse commessa alla guida di una bicicletta o di altro veicolo per i quali non sia richiesta la patente. In questi casi, l'agente che accerti la violazione e si preoccupi, come deve, che l'autore della stessa non circoli, con quel veicolo, il ritiro di patente non sarebbe affatto di nessun ostacolo, in futuro, alla circolazione, non essendo previsto per lo stesso il possesso della patente' da ciò si desume chiaramente la pacifica rilevanza penale della condotta di guida in stato di ebbrezza qualora il mezzo di circolazione sia una bicicletta indipendentemente dall'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma violata".
In conclusione continuano i giudici "si deve ribadire che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, e a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale ( Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015)".        




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