Centro Studi e Ricerche SLR

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mercoledì 24 giugno 2015

Danno non patrimoniale: gli ultimi chiarimenti della Cassazione (nn. 9320 e 12594 del 2015)

da Diritto24.it

Per evitare il rischio che il danno non patrimoniale non venga liquidato nella sua integralità e completezza, e che si cada così nell'errore di dar vita ad un vero e proprio "vuoto risarcitorio", la Suprema Corte torna, con due recentissime sentenze, a fornire precisazioni e chiarimenti circa la corretta interpretazione da attribuire ai principi stabiliti dalle note "sentenze di San Martino" del 2008 (le famose pronunce delle Sezioni Unite, numeri 26972-26976/2008).

Le pronunce in argomento, entrambe dalla terza sezione civile della Cassazione, sono, dalla più remota alla più recente, la numero 9320/2015 (depositata lo scorso 8 maggio) e la numero 12594/2015 (depositata il 18 giugno).

lunedì 8 giugno 2015

Infermiere responsabile se non segnala l'errore al medico

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16/01/2015 n° 2192

da Altalex.it

L’infermiere, in considerazione della qualità e del corrispondente spessore contenutistico della relativa attività professionale, ha un preciso dovere di attendere all'attività di somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico (ossia misurato sul piano di un elementare adempimento di compiti meramente esecutivi), occorrendo viceversa intenderne l'assolvimento secondo modalità coerenti ad una forma di collaborazione con il personale medico orientata in termini critici; e tanto, non già al fine di sindacare l'operato del medico (segnatamente sotto il profilo dell'efficacia terapeutica dei farmaci prescritti), bensì allo scopo di richiamarne l'attenzione sugli errori percepiti (o comunque percepibili), ovvero al fine di condividerne gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita rispetto all'ipotesi soggetta a esame.

venerdì 5 giugno 2015

Responsabilità medica: quando sussiste il concorso di colpa del paziente?

Corte d'Appello, Roma, sentenza 11/03/2015 n° 1667

da Altalex.it

Il concorso di colpa del paziente (ex art. 1227 c.c.), consistito nell’essersi procurato la lesione che ha reso necessario l’intervento sanitario, riduce proporzionalmente la responsabilità del medico.
È questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 1667 del 2015, resa nel delicato settore della responsabilità civile in campo medico, recentemente interessato da una serie di pronunce (da ultimo, la più importante del Tribunale di Milano del 17 luglio 2014) che vanno tutte nella direzione di un temperamento di tale forma di responsabilità al fine di arginare il noto fenomeno della “medicina difensiva”.




giovedì 4 giugno 2015

Sinistro stradale: insufficiente la richiesta generica all'assicurazione

Tribunale, Napoli, sentenza 31/03/2015 n° 4849

da Altalex.it

Nella vicenda in oggetto (Tribunale di Napoli, sentenza 31 marzo 2015, n. 4849), l’attore aveva proposto domanda per ottenere dall’assicurazione il risarcimento dei danni per le lesioni subìte in conseguenza di un sinistro stradale. A norma dell’art. 145 del D.Lgs. 209/2005, l’azione di risarcimento danni causati da circolazione veicoli e natanti, può essere proposta...

venerdì 29 maggio 2015

Danno psichico: lutto da fatto illecito. Risarcimento. La valutazione del danno psichico e il risarcimento.

da Diritto.it

1. Presentazione 

Il presente scritto ha lo scopo di sottoporre all’attenzione dei professionisti del settore (giuristi, medici legali e psichiatri forensi) la necessità di una più precisa collocazione nosografica­psicopatologica della particolare fattispecie del lutto da fatto illecito, da intendersi come fattispecie autonoma in senso medico clinico, ma soprattutto valutativo medico legale – con notevoli conseguenze in tema di risarcibilita’ ed entita’ del risarcimento -rispetto alla fattispecie del lutto naturale, secondo la proposta personale dell’Autore, presentata ufficialmente per la prima volta all'interno del gruppo di lavoro della SMLT Società medico legale del Triveneto nel 2011.

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lunedì 28 maggio 2012

Sentenza Giudice di Pace di Napoli del 23/02/2012: una riflessione critica rispetto all’Istituto della Mediaconciliazione obbligatoria in tema di Risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti

A distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo 28/2010, che ha introdotto l’istituto della media-conciliazione obbligatoria, tale nuovo strumento di risoluzione delle controversie civili continua a far discutere di sé e, soprattutto, a sollevare molteplici quesiti circa la compatibilità di tale soluzione con alcune norme in materia di processo civile e circa l’opportunità di reputarlo un utile strumento in chiave deflattiva del contenzioso civile.
Più in generale, si sta rilevando, in maniera abbastanza evidente, come la prassi processuale sia in grado di dimostrarsi differente dall’intento del Legislatore, specie se, con particolare riferimento alle controversie relative a circolazione di veicoli e natanti, l’intento del mondo dell’avvocatura sia quello di riportare tale contenzioso nel tradizionale “recinto” degli strumenti giudiziali di risoluzione delle controversie.
Un recente caso che si inserisce in questo solco ormai tracciato dalle aule dei tribunali italiani è quello del Giudice di Pace di Napoli che, con la sentenza del 23 Marzo 2012, ha di fatto sancito la fungibilità della media-conciliazione con altri strumenti previsti dal codice di procedura civile, sconfessando, o quantomeno mettendo fortemente in discussione, il suo carattere di obbligatorietà.


In particolare, il GdP attraverso un quadro di motivazioni sofisticate ma in larga misura condivisibili, “aggira” l’obbligo di esperire, preventivamente, un tentativo di conciliazione, in presenza di giudizio dinanzi ad un Giudice di Pace.
Nel caso di specie, la controparte aveva sollevato l'eccezione di improcedibilità della domanda, proprio in virtù del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 28/2010, trattandosi di controversia concernente il risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti che, com'è noto, rientra tra le materie soggette a tale, nuovo strumento di risoluzione delle controversie. Il Giudice di Pace, nel rigettare l'eccezione, sostiene che il processo dinanzi al giudice onorario prevede già degli strumenti di risoluzione delle controversie di tale natura, sia in sede contenziosa, ex art. 320, sia in sede extra-contenziosa, ai sensi dell'art. 322 del c.p.c.
E, tenendo conto che il D. Lgs. 28/2010 non ha abrogato la suddetta disciplina, risulta evidente che tali disposizioni possono continuare ad operare, riuscendo a surrogare l'eventuale mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Oltre al quadro normativo, che conferma chiaramente la bontà di tale argomentazione, il GdP precisa, anche in questo caso in maniera abbastanza condivisibile, che si deve considerare altresì la funzione precipua del Giudice di Pace, e della ratio che ha ispirato il Legislatore nella decisione di introdurre tale figura nell'ordinamento giudiziario.
Infatti, l'intento deflattivo che si è proposto il Legislatore è stato assecondato proprio dall'istituto del GdP, che è nato, come lo stesso nome suggerisce, con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. Ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. E, per queste ragioni, sarebbe "paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che  nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità". Il giudice ha affermato, in buona sostanza, che il mancato esperimento del tentativo di mediazione non comporta affatto l'improcedibilità della domanda, quanto piuttosto obbliga il giudice ad assegnare alle parti un termine di 15 giorni per la proposizione dell'istanza di mediazione, con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 6 del decreto suddetto (cioè 4 mesi dalla scadenza dei 15 giorni).
Siamo di fronte, dunque, ad una bocciatura evidente, se si tiene conto del diffuso convincimento che ha accompagnato l'entrata in vigore di questo nuovo strumento, descritto come una rivoluzionaria innovazione, in grado di risolvere o, quantomeno, di intervenire radicalmente, sull'atavico problema delle lungaggini della giustizia italiana.
Bocciatura che si aggiunge alle numerose critiche manifestate dagli addetti ai lavori, e che hanno indotto alcuni tribunali a rilevare profili di incostituzionalità dell'istituto in questione (ad esempio con riferimento all'art. 24 Cost.), sui quali è attesa una pronuncia della Corte Costituzionale. Tirando le somme, possiamo notare, dunque, che la media-conciliazione, soprattutto a causa del suo carattere di obbligatorietà, sembra non essere in grado di produrre gli effetti desiderati. Le ragioni molteplici, vanno nella direzione di una scarsa considerazione da parte degli operatori del diritto, avvocati e giudici in primis. Ma non solo.
I dati che sono pervenuti sino a questo momento, dimostrano che la sua utilità in chiave deflattiva è stata particolarmente ridotta, in conseguenza di uno scarso entusiasmo da parte dei cittadini, che continuano, pur consapevoli delle mille difficoltà e delle incredibili lungaggini burocratiche, a preferire gli strumenti "tradizionali" di risoluzione delle controversie.

Avv. Davide Rolli - Coordinatore CSR Danni alla persona
Dott. Alessandro Martines


giovedì 1 marzo 2012

Colpi di frusta e Rca: novità del decreto sulle liberalizzazioni

Sulla base di sommarie informazioni relative al contenuto del decreto liberalizzazioni, in questi giorni  in discussione presso la Commissione Industria del Senato (anche alla luce degli emendamenti presentati sino ad ora), le novità previste con riferimento al tema del "danno biologico" e della "r.c. auto" sono le seguenti:
- il risarcimento di danni biologici di lieve entità, come il classico "colpo di frusta", avverrà soltanto in seguito ad accertamento clinico obiettivo e strumentale.

In altre parole non sarà sufficiente la semplice presenza di dolori o fastidi lamentati dall'infortunato, ma sarà sempre e comunque necessario un riscontro medico di natura oggettiva;
- uniformazione (di cui, naturalmente, andranno valutate le modalità di attuazione) del costo dei premi assicurativi a livello nazionale con riferimento alle medesime classi di merito, a prescindere dalla collocazione geografica dell'assicurato;
-  possibilità di usufruire di una tariffa agevolata sui premi assicurativi qualora l'utente decida di installare sul proprio autoveicolo una "scatola nera", strumento che permetterà di monitorare la dinamica seguita dal veicolo in caso di sinistro stradale;
- l'introduzione di un "registro dei testimoni e dei danneggiati" che si affiancherà alla banca dati dei sinistri gestita dall' ISVAP;
- aumento delle pene per chi commette il reato di frode contro le assicurazioni (da 1 a 5 anni di reclusione contro i precedenti 6 mesi/ 4 anni);
- introduzione di misure contro la contraffazione dei contrassegni di assicurazione, con l'obiettivo di arrivare progressivamente all' utilizzo di soli tagliandi elettronici;

- probabile eliminazione dell'art. 29, comma 2 del decreto, il quale prevede una riduzione del 30% del risarcimento da corrispondere all'automobilista incidentato nel caso in cui questi scelga di riparare il veicolo presso il proprio carrozziere di fiducia, piuttosto che optare per la carrozzeria convenzionata con la Compagnia di Assicurazione.  
Stante, tuttavia, la natura provvisoria del contenuto del decreto, che ricordiamo è ancora al vaglio del Parlamento, occorrerà attendere i prossimi giorni per valutarne, con la giusta cognizione, il testo definitivo e le ulteriori novità che verranno ad esso apportate.
Centro Studi e Ricerche - "Danni alla persona"