Tribunale di Palermo, sentenza 17
novembre 2015, n. 6589
Con sentenza del 17 novembre
2015, il Tribunale di Palermo ha condannato una concessionaria automobilistica
alla sostituzione di un autoveicolo acquistato da un consumatore, in ragione
della circostanza che il bene presentava vizi tali da renderlo non conforme al
contratto di vendita.
Il Tribunale palermitano si è
pronunciato sulla questione relativa ai rimedi che spettano al consumatore nel
caso di acquisto di un bene che presenti gravi vizi tali da renderlo non
conforme al contratto di vendita.
Nel caso di specie, l’attore
lamentava che, fin dal momento appena successivo alla consegna, la vettura
acquistata aveva riportato diversi problemi di funzionamento, che avevano reso
necessario più volte il ricovero presso centri di assistenza.
Accertata la non conformità del
mezzo al contratto di vendita, dunque, si chiedeva la condanna della
concessionaria alla sostituzione dell’autovettura ai sensi degli artt. 129 ss.
del Codice del Consumo.
Il convenuto eccepiva nella
propria comparsa il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto
legittimata doveva ritenersi, a suo dire, esclusivamente la casa produttrice, e
sosteneva, in ogni caso, l’inoperatività della tutela di cui all’art. 130 Cod.
Consumo, sussistendo una sproporzione tra la richiesta di sostituzione e i vizi
presentati dall’autoveicolo.
Il Tribunale di Palermo, con il
provvedimento in oggetto, ha sottolineato che, in ogni caso, legittimata
passiva è da ritenersi esclusivamente la concessionaria degli autoveicoli e non
l’azienda produttrice, e ciò in quanto il caso in esame riguarda l’accertamento
della non conformità del bene acquistato rispetto al contratto di vendita, che
vede come legittimato passivo, ai sensi della disciplina contenuta nel Codice
del Consumo, il venditore.
Diversa è la fattispecie,
richiamata dalle difese di parte convenuta, contenuta nell’art. 114 ss. del
Codice del Consumo, che prevede la responsabilità del produttore per il danno
causato da prodotti difettosi. Detta disciplina infatti, nel prevedere la
responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del suo
prodotto, limita il risarcimento alle ipotesi di danno cagionato dalla morte o
da lesioni personali e di distruzione o deterioramento di beni diversi dal
prodotto difettoso. Ipotesi del tutto diverse rispetto a quella in esame, che
concerne la consegna di un bene non conforme al contratto di vendita.
La Terza Sezione civile del
Tribunale di Palermo ha quindi condannato la concessionaria alla sostituzione
dell’autovettura con altra di medesima marca e modello, oltre al risarcimento
dei danni subìti e rifusione delle spese legali, sulla base delle seguenti
considerazioni.
L’art. 129 del Codice del Consumo
prevede l’obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al
contratto di vendita e indica come presupposti della conformità del bene le
circostanze che i beni siano idonei all’uso tipico, siano conformi alla
descrizione e possiedano le qualità vantate dal venditore, presentino qualità e
prestazioni abituali per quel tipo di bene e siano idonei all’uso particolare
voluto dal consumatore laddove comunicato, e accettato, dal venditore.
Il Tribunale di Palermo, ha
dunque accertato la non conformità del veicolo acquistato dal convenuto al
contratto di vendita, difettando esso delle qualità e prestazioni abituali di
un bene dello stesso tipo (in particolare, l’affidabilità) che il cliente
avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi tenuto conto anche del messaggio
pubblicitario utilizzato per quel tipo di autoveicolo. E ciò alla luce delle
risultanze della C.T.U., che ha definito il bene come malfunzionante e non
conforme alla descrizione fattane attraverso il messaggio pubblicitario per
l’affidabilità evidenziata insieme alle sue prestazioni.
A nulla rileva il fatto che
durante la prova su strada, eseguita nell’ambito della consulenza tecnica, la
vettura non presentasse particolari anomalie, in quanto il requisito
dell’affidabilità del mezzo non è conseguente alla sua funzionalità
occasionale, ma nel caso concreto è escluso dalla molteplicità e varietà delle
anomalie manifestate dal bene nei primi due anni d’acquisto.
Il fatto che il bene non sia
conforme all’uso cui è destinato comporta l’applicazione del rimedio di cui
all’art. 130 del Codice del Consumo, che prevede il diritto dell’acquirente ad
ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione (a scelta del consumatore, presupponendo la
possibilità del rimedio e tenuto conto della non eccessiva onerosità rispetto
all’altro rimedio). In particolare, si può considerare eccessivamente oneroso
un rimedio che imponga al venditore di effettuare spese irragionevoli, tenuto
conto del valore del bene, dell’entità del difetto di conformità e
dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza
notevoli inconvenienti per il consumatore.
E ciò entro un congruo termine
per il consumatore, che non deve subire un pregiudizio ulteriore.
Con riferimento all’aspetto
temporale, l’art. 132 del Codice del Consumo prevede la responsabilità del
venditore qualora il difetto di conformità si manifesti entro il termine di due
anni dalla consegna del bene, e prevede una presunzione di sussistenza al
momento dell’acquisto per i vizi che si manifestino nei sei mesi dalla vendita.
Nel caso in oggetto, osserva il
Tribunale, si rientra pienamente nel termine prescritto in quanto i primi
difetti dell’autoveicolo si sono manifestati entro i sei mesi dalla consegna,
e, in ogni caso, la quasi totalità dei malfunzionamenti si è manifestata nei
due anni dalla consegna.
Per concludere, secondo il
Giudice, nel caso in esame, tenuto conto della gravità dei difetti e della
reiterazione degli stessi, la sostituzione integrale dell’autoveicolo con altra
autovettura della medesima marca e modello costituisce il rimedio più consono
per l’attore e meno oneroso, in coerenza con la previsione dell’art. 130 del
Codice del Consumo.