Centro Studi e Ricerche SLR

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giovedì 1 marzo 2012

Colpi di frusta e Rca: novità del decreto sulle liberalizzazioni

Sulla base di sommarie informazioni relative al contenuto del decreto liberalizzazioni, in questi giorni  in discussione presso la Commissione Industria del Senato (anche alla luce degli emendamenti presentati sino ad ora), le novità previste con riferimento al tema del "danno biologico" e della "r.c. auto" sono le seguenti:
- il risarcimento di danni biologici di lieve entità, come il classico "colpo di frusta", avverrà soltanto in seguito ad accertamento clinico obiettivo e strumentale.

In altre parole non sarà sufficiente la semplice presenza di dolori o fastidi lamentati dall'infortunato, ma sarà sempre e comunque necessario un riscontro medico di natura oggettiva;
- uniformazione (di cui, naturalmente, andranno valutate le modalità di attuazione) del costo dei premi assicurativi a livello nazionale con riferimento alle medesime classi di merito, a prescindere dalla collocazione geografica dell'assicurato;
-  possibilità di usufruire di una tariffa agevolata sui premi assicurativi qualora l'utente decida di installare sul proprio autoveicolo una "scatola nera", strumento che permetterà di monitorare la dinamica seguita dal veicolo in caso di sinistro stradale;
- l'introduzione di un "registro dei testimoni e dei danneggiati" che si affiancherà alla banca dati dei sinistri gestita dall' ISVAP;
- aumento delle pene per chi commette il reato di frode contro le assicurazioni (da 1 a 5 anni di reclusione contro i precedenti 6 mesi/ 4 anni);
- introduzione di misure contro la contraffazione dei contrassegni di assicurazione, con l'obiettivo di arrivare progressivamente all' utilizzo di soli tagliandi elettronici;

- probabile eliminazione dell'art. 29, comma 2 del decreto, il quale prevede una riduzione del 30% del risarcimento da corrispondere all'automobilista incidentato nel caso in cui questi scelga di riparare il veicolo presso il proprio carrozziere di fiducia, piuttosto che optare per la carrozzeria convenzionata con la Compagnia di Assicurazione.  
Stante, tuttavia, la natura provvisoria del contenuto del decreto, che ricordiamo è ancora al vaglio del Parlamento, occorrerà attendere i prossimi giorni per valutarne, con la giusta cognizione, il testo definitivo e le ulteriori novità che verranno ad esso apportate.
Centro Studi e Ricerche - "Danni alla persona"

mercoledì 1 febbraio 2012

Infortunio in itinere: fino a che punto conta la tipologia contrattuale?

L’infortunio in itinere, oggetto di disciplina in molte legislazioni europee, è stato introdotto nel nostro ordinamento, con un’apposita normativa di riferimento, soltanto con il D. Lgs 38/2000.
Il tardivo intervento del Legislatore ha fatto si che, nel silenzio di quest’ultimo, maturasse gradualmente un’abbondante giurisprudenza sul punto. In particolare, numerosi sono stati gli interventi della magistratura, a tutti i livelli, tesi a ricomprendere l’infortunio in itinere nella più vasta sfera dell'infortunio sul lavoro.
Tutto questo, fino, appunto, all’articolo 12 del D. Lgs. 38/2000, con il quale sono state individuate tre fattispecie di infortunio in itinere, con riferimento a tre, precisi, “intervalli temporali”, in ogni caso considerati, a pieno titolo, parte integrante dell’attività lavorativa di un individuo.
Nello specifico, ci si riferisce all’infortunio occorso “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”; “durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro” e “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, purché non sia presente un servizio di mensa aziendale”.



mercoledì 25 gennaio 2012

Il danno tanatologico: qualificazione e responsabilità

Articolo pubblicato sulla rivista giuridica "La Tribuna", n° 12, del
Dicembre 2011.

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Con il termine “danno tanatologico” in linea di prima approssimazione si fa riferimento al danno derivante dalla morte di un individuo, a causa di una condotta illecita da parte di un terzo.
Appare, invero, di grande attualità la discussione giurisprudenziale e dottrinale inerente la corretta definizione di tale fattispecie di danno, il profilo della sua autonomia rispetto ad altre figure quali il danno morale, biologico od esistenziale e, in generale, il suo controverso posizionamento all’interno dell’ordinamento giuridico.
Con riferimento al danno tanatologico, infatti, non solo non è dato rinvenire un esplicito referente normativo, ma appare inoltre controversa la stessa valutazione degli elementi necessari a determinarne la risarcibilità.
A tal proposito, uno dei punti più discussi è la distinzione tra le pretese risarcitorie esercitabili jure proprio da parte di chi aveva con il defunto legami affettivi, familiari o di lavoro da quelle esercitabili jure hereditatis. Su tale questione, che costituisce il punto nevralgico di ogni discussione sull’argomento, si concentra l’interesse degli operatori di diritto e pertanto andrà di seguito adeguatamente approfondita.


martedì 10 gennaio 2012

Apertura blog ufficiale Centro Studi

Benvenuti nel Blog ufficiale del Centro Studi e Ricerche - "Danni alla Persona". Il CSR nasce su iniziativa dello Studio Legale Rolli, che ne ospita la sede e ne coordina l'attività.
L'obiettivo è quello di contribuire alla raccolta, alla ricerca ed alla diffusione della conoscenza, in merito alle tematiche afferenti al risarcimento dei danni e alle relative forme di responsabilità, che possono coinvolgere direttamente o indirettamente un individuo. La pubblicazione del presente blog rappresenta il primo passo di un percorso più ampio, caratterizzato anche da formazione giuridica e promozione di iniziative culturali.